In questa pagina sono pubblicati i contratti integrativi stipulati e la relazione degli effetti attesi in esito alla sottoscrizione degli stessi.
D.LGS. 33/2013 – ART.21 “OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA” C.2
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini
La contrattazione collettiva decentrata e’ finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Il fondo unico di Ente e’ attuativo del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del comparto degli Enti Pubblici Non Economici.
Il costo annuale dell’incentivazione del personale è definito nel bilancio preventivo e consuntivo.